BE Conflict Management Inc. / BE Konfliktmanagement Europa (un servizio della BECM Inc.)
Condizioni Generali di Contratto
1. Principi generali
1.1 Per tutte le operazioni intercorrenti tra il Committente e il Contraente si applicano esclusivamente le presenti Condizioni Generali di Contratto. Fa fede fondamentalmente la versione in vigore al momento della conclusione del contratto.
1.2 Le presenti Condizioni Generali di Contratto si applicano anche a tutti i rapporti contrattuali futuri, anche laddove non si faccia esplicitamente riferimento a contratti aggiuntivi.
1.3 Non sono valide eventuali Condizioni Generali di Contratto contrastanti del Committente, a meno che espressamente approvate per iscritto da parte del Contraente.
1.4 Nel caso in cui singole disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Contratto dovessero essere e/o diventare inefficaci, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni e dei contratti conclusi in base ad esse. La disposizione inefficace deve essere sostituita con una disposizione efficace che si avvicini il più possibile al significato e alla finalità economica della stessa.
2. Entità dell’incarico di consulenza / Rappresentanza
2.1 L’entità di un incarico concreto di consulenza è concordata contrattualmente caso per caso.
2.2 Il Contraente ha il diritto di far eseguire, in parte o in toto, i compiti di cui è investito da consulenti professionisti abilitati. Il pagamento di suddetto terzo spetta esclusivamente al Contraente stesso. Tra terze parti e il Committente non sussiste alcun tipo di rapporto contrattuale diretto.
2.3 Durante e fino a tre anni dopo la fine del presente rapporto contrattuale, il Committente si impegna a non intrattenere rapporti d’affari di nessun tipo con persone o società di cui il Contraente si serve ai fini dell’adempimento dei suoi obblighi contrattuali. In particolar modo, il Committente non commissionerà a suddette persone e società servizi di consulenza della stessa o di simil natura a quelli che anche il Contraente offre.
2.4 Nei casi di consulenza legale, fiscale e di revisione contabile, essa verrà eseguita da consulenti professionisti abilitati.
3. Obbligo di informazione del Committente / Dichiarazione di completezza
3.1 Il Committente assicura che le condizioni quadro organizzative della sua sede sociale consentono di svolgere l’incarico di consulenza/accompagnamento nel modo più indisturbato possibile e in modo da favorire il rapido svolgimento della procedura di consulenza/accompagnamento.
3.2 Il Committente informerà esaustivamente il Contraente anche riguardo a consulenze precedentemente realizzate e/o in corso, anche in altri settori.
3.3 Il Committente assicura di presentare puntualmente al Contraente, anche senza un sollecito specifico da parte di quest’ultimo, tutti i documenti necessari ai fini dell’adempimento e dell’espletamento dell’incarico di consulenza e di informarlo di tutte le procedure e le circostanze rilevanti ai fini dell’espletamento dell’incarico di consulenza. Ciò è valido anche per tutti i documenti, le procedure e le circostanze di cui si viene a conoscenza solo nel corso dell’attività.
3.4 Il Committente assicura che i suoi collaboratori e l’organo di rappresentanza dei lavoratori (consiglio aziendale) previsto per legge ed eventualmente istituito venga informato dal Contraente già prima dell’inizio dell’attività di quest’ultimo.
4. Tutela dell’indipendenza
4.1 Le parti contraenti si impegnano alla lealtà reciproca.
4.2 Le parti contraenti si impegnano reciprocamente ad adottare tutte le precauzioni idonee volte ad impedire la minaccia dell’indipendenza dei terzi incaricati e dei collaboratori del Contraente. Quanto suddetto vale in particolar modo per le offerte del Committente per l’assunzione o il trasferimento di incarichi per conto proprio.
5. Redazione di un report / Obbligo di segnalazione
5.1 Il Contraente si impegna a redigere un report per il Committente in merito al proprio lavoro, a quello dei propri collaboratori ed eventualmente anche a quello di terzi incaricati in base all’avanzamento del lavoro.
5.2 Il Committente riceve il report finale entro un termine di tempo ragionevole, ossia dopo due/quattro settimane dalla fine dell’incarico, a seconda della natura dell’incarico di consulenza.
5.3 Il Contraente è libero da istruzioni nella realizzazione dell’opera concordata, agisce a sua discrezione e sotto la sua responsabilità. Egli non è legato a nessun luogo di lavoro specifico, né ad orari di lavoro specifici.
6. Protezione della proprietà intellettuale
6.1 I diritti d’autore sulle opere create dal contraente e dai suoi collaboratori, nonché da terzi incaricati (in particolare offerte, relazioni, analisi, perizie, piani organizzativi, programmi, descrizioni delle prestazioni, bozze, calcoli, disegni, supporti dati, ecc.) sono mantenuti dal Contraente. Essi possono essere utilizzati dal Committente durante e dopo la fine del rapporto contrattuale esclusivamente per le finalità comprese nel contratto. A questo proposito, il Committente non è autorizzato a riprodurre e/o diffondere l’opera (le opere) senza l’espresso consenso del Contraente. In nessun caso, una riproduzione/diffusione non autorizzata dell’opera fa sorgere una responsabilità civile del Contraente verso terzi – in particolar modo, ad esempio, per la correttezza dell’opera.
6.2 La violazione di queste disposizioni da parte del Committente autorizza il Contraente a porre fine immediatamente e senza preavviso al rapporto contrattuale, nonché a rivendicare altri diritti legali, in particolar modo di ingiunzione e/o risarcimento danni. La sanzione stabilita per la violazione contrattuale da parte del Committente prevede una penale pari ad almeno il quintuplo del valore dell’incarico.
7. Garanzia
7.1 Indipendentemente dalla colpa, il Contraente ha il diritto e l’obbligo di risolvere eventuali imprecisioni e difetti della sua prestazione di cui viene a conoscenza. Egli informerà immediatamente il Committente a riguardo.
7.2 Tale rivendicazione del Committente decade dopo sei mesi dall’erogazione della relativa prestazione.
8. Responsabilità civile / Risarcimento danni
8.1 Il Contraente si assume la responsabilità nei confronti del Committente per i danni – ad eccezione dei danni alle persone – solo in caso di colpa grave (dolo o negligenza grave). Ciò vale mutatis mutandis anche per i danni riconducibili a terzi incaricati dal Contraente.
8.2 In caso di rescissione del contratto, il Contraente ha il diritto di richiedere al Committente un accordo di risoluzione dello stesso. Laddove il Committente lo neghi, decade il diritto al rimborso degli onorari versati. Il Committente è responsabile per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, della riservatezza e della divulgazione di documenti.
8.3 Le richieste di risarcimento danni da parte del Committente possono essere perseguite in giudizio solo entro sei settimane a decorrere dal momento in cui si è venuti conoscenza del danno e dell’autore del danno, ma al più tardi entro tre anni dall’evento che ha motivato la richiesta.
8.4 Il Committente può compensare i crediti del Contraente solo se la contropartita del Committente è indiscutibile o se esiste un titolo giuridicamente vincolante; il Committente può far valere un diritto di ritenzione solo ove esso di basi sui crediti derivanti dal rapporto contrattuale.
8.5 Il Committente deve fornire la prova di volta in volta che attesti che il danno sia riconducibile alla colpa del Contraente.
8.6 Ove il Contraente esegua l’opera con l’aiuto di terzi e, in questo contesto, sorgano diritti di garanzia e/o responsabilità civile nei confronti di suddetti terzi, il Contraente cede tali diritti al Committente. In questo caso, il Committente darà la priorità a suddetti terzi.
9. Riservatezza / Protezione dei dati
9.1 Il Contraente si impegna a mantenere l’assoluta segretezza su tutte le questioni commerciali di cui viene a conoscenza, in particolar modo i segreti commerciali e aziendali, nonché tutte le informazioni che riceve sulla natura, sulla portata dell’azienda e sulle attività pratiche del Committente.
9.2 Il Contraente si impegna altresì a mantenere la segretezza nei confronti di terzi circa l’intero contenuto dell’opera, nonché circa tutte le informazioni e le circostanze a cui ha avuto accesso nel quadro dell’esecuzione dell’opera, in particolar modo anche circa i dati dei clienti del Committente.
9.3 Il Committente si è impegnato all’assoluta segretezza circa le informazioni di cui è venuto a conoscenza, concernenti le parti avversarie e i loro agenti. Ciò include risultati, sviluppi nel corso della durata del contratto e i tre anni successivi. In caso di violazioni, il Committente non ha più diritto ad alcun onorario/forfait per la prestazione/commissioni per la questione. Il Contraente si riserva il diritto di richiedere ulteriori risarcimenti danni.
9.4 Il Contraente è esentato dall’obbligo di riservatezza nei confronti dei consulenti/assistenti professionisti abilitati e dei rappresentanti di cui si avvale.
9.5 L’obbligo di riservatezza si estende a tempo indefinito oltre la fine del presente rapporto contrattuale. Sono ammesse deroghe in caso di obblighi di testimonianza stabiliti per legge.
9.6 Il Contraente è autorizzato a trattare i dati personali che gli sono stati affidati nel quadro della finalità del rapporto contrattuale. Il Committente garantisce al Contraente che sono state adottate tutte le misure necessarie a tal fine, in particolare quelle ai sensi della legge sulla protezione dei dati, quali le dichiarazioni di consenso delle persone interessate.
10. Onorario
10.1 Dopo il completamento dell’opera concordata, il Contraente riceverà un onorario conformemente all’accordo concluso tra il Committente e il Contraente. Il Contraente ha il diritto di emettere fatture intermedie e di riscuotere le spese forfettarie per la prestazione in base ai progressi del lavoro, nonché di richiedere il pagamento in acconto in base al relativo progresso. L’onorario è da corrispondere in ogni caso alla presentazione della fattura da parte del Contraente. Ove si riscuotesse una spesa forfettaria entro un determinato termine a conferma di una realizzazione, si intende in questo caso l’erogazione di un servizio in tale lasso di tempo da parte del Contraente in espletamento della propria attività, da intendersi come realizzazione. Se il Contraente è inattivo o trascura la realizzazione, il Contraente deve rimborsare la spesa forfettaria corrisposta per la prestazione.
10.2 Il Contraente emette di volta in volta una fattura che autorizza il cliente a detrarre l’imposta assolta a monte e che include tutte le caratteristiche legalmente necessarie.
10.3 Tutte le spese in contanti, i costi, le spese di viaggio sostenute e così via devono essere rimborsate dal Committente dietro presentazione della fattura del Contraente.
10.4 Il Committente può revocare un incarico senza addurre una motivazione 7 giorni dopo il conferimento dello stesso. Se quest’ultimo non revoca l’incarico entro il suddetto termine o è in mora con il pagamento dell’onorario/della spesa forfettaria per la prestazione, il Contraente può rescindere dal rapporto contrattuale o dall’accordo. Verrà addebitato un importo forfettario pari a € 350 come risarcimento.
10.5 Laddove l’esecuzione dell’opera concordata non avvenga per motivi attribuibili al Committente, oppure a causa di una risoluzione anticipata giustificata del rapporto contrattuale da parte del Contraente, il Contraente conserva il diritto al pagamento dell’intero onorario concordato, meno le spese risparmiate. Nel caso in cui venisse concordato un onorario ad ore, l’onorario deve essere corrisposto per il numero di ore che si sarebbe potuto prevedere per l’intera opera concordata, meno le spese risparmiate. Le spese risparmiate sono concordate come spesa forfettaria pari al 30% dell’onorario per quei servizi che il Contraente non ha ancora erogato alla data di cessazione del rapporto contrattuale.
10.6 In caso di mancato pagamento delle spese intermedie, il Contraente è esentato dal suo obbligo di erogare ulteriori servizi. Quanto suddetto non pregiudica tuttavia la rivendicazione di ulteriori diritti derivanti dal mancato pagamento.
11. Fatturazione elettronica
11.1 Il Contraente è autorizzato a trasmettere le fatture al Committente anche in formato elettronico. Il Committente acconsente espressamente all’invio di fatture in formato elettronico da parte del Contraente.
12. Durata del contratto
12.1 Il presente contratto termina fondamentalmente con la conclusione del progetto.
12.2 A prescindere da quanto suddetto, il contratto può essere rescisso in qualsiasi momento per motivi importanti da entrambe le parti senza la necessità di rispettare un termine di revoca. Si considera in particolar modo un motivo importante:
– quando una delle parti contraenti viola obblighi contrattuali fondamentali oppure
– quando una delle parti contraenti finisce in mora nei pagamenti a seguito dell’apertura di una procedura d’insolvenza;
– quando esistono dubbi giustificati circa la solvibilità di una delle parti contraenti, per la quale non è stata aperta una procedura d’insolvenza, e quest’ultima non effettua alcun pagamento anticipato dietro richiesta del contraente, né fornisce garanzie adeguate dinanzi la prestazione del Contraente e la cattiva situazione finanziaria non era nota all’altra parte contraente al momento della stipula del contratto.
13. Disposizioni finali
13.1 Le parti contraenti confermano di aver fornito tutte le informazioni indicate nel contratto in modo coscienzioso e veritiero e si impegnano a notificarsi reciprocamente e immediatamente qualsiasi modifica.
13.2 Eventuali modifiche del contratto e delle presenti CGC necessitano la forma scritta; lo stesso vale per la rinuncia a tale formalità. Non sono ammessi accordi accessori orali.
13.3 Si conviene che foro competente è la sede dell’azienda principale BE Conflict Management Inc.