BE Conflict Management Inc.

Termini e condizioni generali

1. principi generali

1.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano esclusivamente a tutti i negozi giuridici tra il cliente e il contraente. Si applica la versione valida al momento della stipula del contratto.

1.2 Le presenti Condizioni Generali di Contratto si applicano anche ai futuri rapporti contrattuali tra le parti contraenti, a meno che non sia stato espressamente concordato diversamente per iscritto. Il Cliente sarà informato della validità delle presenti Condizioni generali di contratto al momento della stipula di ulteriori contratti.

1.3 Le Condizioni Generali del Committente in contrasto con esse non sono valide, a meno che non siano state espressamente riconosciute per iscritto dal Contraente.

1.4 L’eventuale invalidità di singole disposizioni delle presenti Condizioni generali di contratto non pregiudica la validità delle restanti disposizioni e dei contratti stipulati sulla base delle stesse. La disposizione non valida sarà sostituita da una disposizione valida che si avvicini il più possibile al significato e allo scopo economico della disposizione non valida.

1.5 ACCEDENDO O UTILIZZANDO IL SITO WEB, L’UTENTE ACCETTA I PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI E SI IMPEGNA A RISPETTARLI. SE NON ACCETTATE QUESTI TERMINI, NON DOVETE ACCEDERE E/O UTILIZZARE IL SITO WEB.

2. ambito dell’incarico di consulenza/rappresentanza

2.1 L’ambito di uno specifico incarico di consulenza sarà concordato contrattualmente caso per caso.

2.2 Il Contraente ha il diritto di far eseguire i compiti che gli spettano, in tutto o in parte, da professionisti legali adeguati. Il pagamento del terzo sarà effettuato esclusivamente dal Contraente stesso. Tra il terzo e la Committente non si instaura alcun tipo di rapporto contrattuale diretto.

2.3 La Committente si impegna a non intrattenere alcun rapporto d’affari con le persone o le società utilizzate dall’Appaltatore per adempiere ai propri obblighi contrattuali durante e per un periodo di tre anni dopo la cessazione del presente rapporto contrattuale. In particolare, il Cliente non potrà incaricare tali persone e società di fornire servizi di consulenza identici o simili a quelli offerti dall’Appaltatore.

2.4 In caso di consulenza legale, fiscale e di revisione contabile, questa dovrà essere fornita da consulenti professionali adeguati.

2.5 Tutti i contratti/accordi sono conclusi esclusivamente, direttamente e indirettamente, con BE Conflict Management Inc.

3. obbligo di informazione del committente / dichiarazione di completezza

3.1 Il Committente deve garantire che le condizioni organizzative per l’esecuzione dell’incarico di consulenza/accompagnamento presso la propria sede consentano di lavorare il più possibile indisturbati e in modo tale da consentire un rapido svolgimento del processo di consulenza/accompagnamento.

3.2 La Committente deve inoltre fornire al Contraente informazioni esaurienti su attività di consulenza precedenti e/o in corso, anche in altri settori specialistici.

3.3 Il Committente provvede affinché tutti i documenti necessari per l’adempimento e l’esecuzione dell’incarico di consulenza siano trasmessi al Contraente in tempo utile, anche senza una specifica richiesta del Contraente, e affinché il Contraente sia informato di tutti i processi e le circostanze rilevanti per l’esecuzione dell’incarico di consulenza. Ciò vale anche per tutti i documenti, i processi e le circostanze di cui si viene a conoscenza solo durante il lavoro del Consulente.

3.4 Il Cliente dovrà garantire che i propri dipendenti e qualsiasi organo di rappresentanza dei dipendenti (comitato aziendale) istituito per legge siano informati dal Consulente prima dell’inizio del lavoro del Consulente.

4 Garantire l’indipendenza

4.1 Le parti contraenti si impegnano alla lealtà reciproca.

4.2 Le parti contraenti si impegnano reciprocamente ad adottare tutte le precauzioni idonee a non mettere a repentaglio l’indipendenza dei terzi incaricati e dei dipendenti del Contraente. Ciò vale in particolare per le offerte di lavoro della Committente o per l’accettazione di ordini per conto della Committente stessa.

5 Segnalazione / Obbligo di segnalazione

5.1 L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente lo stato di avanzamento dei propri lavori, di quelli dei propri dipendenti e, se del caso, di quelli di terzi incaricati dall’Appaltatore.

5.2 La Committente riceverà il rapporto finale entro un periodo di tempo ragionevole, vale a dire da due a quattro settimane, a seconda del tipo di incarico di consulenza, dopo il completamento dell’incarico.

5.3 Il Contraente sarà libero da istruzioni nella produzione del lavoro concordato e agirà a propria discrezione e sotto la propria responsabilità. Non è vincolato a un particolare luogo di lavoro o a un particolare orario di lavoro.

6 Protezione della proprietà intellettuale

6.1 I diritti d’autore delle opere create dal Contraente, dai suoi dipendenti e da terzi incaricati (in particolare offerte, relazioni, analisi, perizie, piani organizzativi, programmi, descrizioni di servizi, bozze, calcoli, disegni, supporti di dati, ecc. Essi possono essere utilizzati dal Cliente solo durante e dopo la cessazione del rapporto contrattuale per gli scopi previsti dal contratto. A questo proposito, il Committente non è autorizzato a riprodurre e/o distribuire le opere senza l’esplicito consenso dell’Appaltatore. In nessun caso la riproduzione/distribuzione non autorizzata dell’opera darà luogo a responsabilità da parte del Contraente – in particolare per l’accuratezza dell’opera – nei confronti di terzi.

6.2 Qualsiasi violazione delle presenti disposizioni da parte del Committente autorizza l’Appaltatore a recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale con effetto immediato e a far valere altri diritti previsti dalla legge, in particolare per ottenere provvedimenti ingiuntivi e/o danni. La sanzione contrattuale in caso di violazione da parte del Committente è una penale pari ad almeno cinque volte il valore dell’ordine.

7 Garanzia

7.1 L’Appaltatore ha il diritto e l’obbligo, indipendentemente dalla colpa, di correggere tutte le inesattezze e i difetti della sua prestazione che si manifestano. Egli è tenuto a informare tempestivamente la Committente.

7.2 Il diritto del Committente scade sei mesi dopo la fornitura del rispettivo servizio.

8 Responsabilità / Indennizzo

8.1 Il Contraente è responsabile nei confronti della Committente per i danni – ad eccezione delle lesioni personali – solo in caso di dolo o colpa grave. In caso di violazione di obblighi contrattuali sostanziali (obblighi cardinali), il Contraente risponde anche per semplice negligenza, ma limitatamente ai danni prevedibili tipici del contratto. Queste limitazioni di responsabilità non si applicano alle richieste di risarcimento obbligatorie per legge.

8.2 In caso di risoluzione del contratto, il Contraente ha il diritto di richiedere al Cliente un accordo di cancellazione. Se il Cliente si rifiuta di farlo, il diritto al rimborso dei compensi versati decade. Il Committente è responsabile delle violazioni delle disposizioni dei presenti termini e condizioni, della riservatezza e della divulgazione dei documenti.

8.3 Le richieste di risarcimento danni da parte del cliente possono essere avanzate entro dodici mesi dal momento in cui è venuto a conoscenza del danno e della parte danneggiante, ma al più tardi entro tre anni dall’evento che ha dato origine alla richiesta. Sono fatti salvi i termini di prescrizione previsti dalla legge in caso di dolo o occultamento fraudolento di un difetto.

8.4 Il Committente può compensare i crediti dell’Appaltatore solo se la contropretesa del Committente è incontestata
la contropretesa della Committente è incontestata o esiste un titolo giuridicamente vincolante; la Committente può far valere un diritto di ritenzione solo nella misura in cui si basa su crediti derivanti dal rapporto contrattuale.

8.5 La Committente deve dimostrare in ogni caso che il danno è imputabile a una colpa dell’Appaltatore.

8.6 Se il Contraente esegue i lavori con l’aiuto di terzi e in questo contesto sorgono diritti di garanzia e/o di responsabilità nei confronti di tali terzi, il Contraente cede tali diritti alla Committente. In questo caso, la Committente darà la precedenza a questi terzi.

9 Riservatezza / Protezione dei dati

9.1 Il Contraente si impegna a mantenere l’assoluta riservatezza su tutte le questioni commerciali di cui viene a conoscenza, in particolare sui segreti aziendali e commerciali e su tutte le informazioni che riceve sulla natura, la portata delle operazioni e le attività pratiche della Committente.

9.2 Inoltre, l’Appaltatore si impegna a mantenere la riservatezza nei confronti di terzi sull’intero contenuto dell’opera nonché su tutte le informazioni e le circostanze che ha ricevuto in relazione alla creazione dell’opera, in particolare anche sui dati dei clienti della Committente.

9.3 Il Cliente si impegna a mantenere una riservatezza incondizionata nei confronti di terzi per quanto riguarda le informazioni ottenute sulle controparti e sui loro ausiliari. Ciò include i risultati e gli sviluppi durante la durata del contratto e per i tre anni successivi. In caso di violazioni, il committente non avrà più diritto ad alcun onorario/tariffa/canone versato in materia. Il Contraente si riserva il diritto di avanzare ulteriori richieste di risarcimento danni.

9.4 Il Contraente è esonerato dall’obbligo di riservatezza nei confronti dei consulenti/assistenti professionali e dei sostituti di cui si avvale.

9.5 L’obbligo di riservatezza si estende a tempo indeterminato oltre la fine del presente rapporto contrattuale. Esistono eccezioni in caso di obblighi di testimonianza previsti dalla legge.

9.6 Il Contraente è autorizzato a trattare i dati personali che gli sono stati affidati nell’ambito del rapporto contrattuale esclusivamente in conformità agli scopi concordati contrattualmente e alle normative vigenti in materia di protezione dei dati, in particolare il GDPR. Il Cliente garantisce che sono state adottate tutte le misure necessarie per la protezione dei dati, compreso l’ottenimento del necessario consenso degli interessati o di altre basi giuridiche, al fine di garantire un trattamento legittimo da parte dell’Appaltatore. Il Cliente è tenuto a tenere indenne il Contraente da eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi derivanti da una violazione della presente garanzia.

10 Corrispettivo

10.1 Al completamento del lavoro concordato, l’Appaltatore riceverà un compenso in conformità all’accordo tra il Cliente e l’Appaltatore. L’Appaltatore è autorizzato ad addebitare fatture intermedie e somme forfettarie per i servizi in base all’avanzamento dei lavori e a richiedere il pagamento di acconti in base al rispettivo avanzamento. Il compenso è dovuto al momento della fatturazione da parte del Contraente. Se un compenso forfettario per servizi viene addebitato fino a un certo periodo di tempo come realizzazione, la fornitura di un servizio durante questo periodo di tempo da parte dell’Appaltatore nella sua attività sarà considerata come realizzazione. Se il Contraente è inattivo o trascura la realizzazione, è tenuto a rimborsare il canone di servizio forfettario pagato.

10.2 Il Contraente deve emettere una fattura che autorizzi la detrazione dell’imposta a monte con tutte le caratteristiche richieste dalla legge.

10.3 Eventuali esborsi in contanti, spese, spese di viaggio, ecc. sostenuti saranno ulteriormente rimborsati dal Committente dietro presentazione di una fattura da parte del Contraente.

10.4 Il Committente può annullare l’ordine, senza indicarne i motivi, 7 giorni dopo la sua esecuzione. Se il cliente non annulla l’ordine entro questo termine o è in ritardo con il pagamento del canone/servizio forfettario, il contraente può risolvere il rapporto contrattuale o concordato. A titolo di risarcimento verrà addebitato un importo forfettario di 350 euro. Se il committente insiste per la risoluzione del contratto, sarà dovuta anche una tassa amministrativa e di elaborazione di 350 euro.

10.5 Se il lavoro concordato non viene eseguito per motivi imputabili al Committente o a causa di una giustificata risoluzione anticipata del rapporto contrattuale da parte del Contraente, quest’ultimo conserva il diritto al pagamento dell’intero compenso concordato al netto delle spese risparmiate. Se è stato concordato un compenso orario, il compenso sarà corrisposto per il numero di ore che si sarebbero potute prevedere per l’intero lavoro concordato, meno le spese risparmiate. Le spese risparmiate saranno concordate a un tasso forfettario del 30% del compenso per i servizi che il Contraente non ha ancora fornito entro la data di risoluzione del rapporto contrattuale.

10.6 In caso di mancato pagamento delle fatture intermedie, il Contraente è esonerato dall’obbligo di fornire ulteriori servizi. Tuttavia, ciò non pregiudica la rivendicazione di ulteriori diritti derivanti dal mancato pagamento.

11 Fatturazione elettronica

11.1 Il Contraente è autorizzato a inviare le fatture al Cliente in formato elettronico. Il Cliente acconsente espressamente all’invio delle fatture in formato elettronico da parte del Contraente.

12 Durata del contratto

12.1 Il presente contratto termina generalmente con il completamento del progetto.

12.2 Nonostante ciò, il contratto può essere annullato da ciascuna delle parti in qualsiasi momento per giusta causa e senza preavviso. In particolare, si ritiene che sussista una buona causa

– se un partner contrattuale viola obblighi contrattuali sostanziali o

– se un partner contrattuale è in ritardo nei pagamenti dopo l’apertura di una procedura di insolvenza.

– se esistono dubbi giustificati sulla solvibilità di un partner contrattuale per il quale non è stata aperta una procedura di insolvenza e questo partner non effettua pagamenti anticipati su richiesta del Contraente né fornisce garanzie adeguate prima che il Contraente esegua la prestazione e l’altro partner contrattuale non era a conoscenza delle cattive condizioni finanziarie al momento della stipula del contratto.

13. disposizioni finali

13.1 Le parti contraenti confermano di aver fornito tutte le informazioni del contratto in modo coscienzioso e veritiero e si impegnano a comunicarsi reciprocamente e immediatamente eventuali modifiche.

13.2 Le modifiche al contratto e alle presenti CGV devono essere apportate per iscritto, così come qualsiasi rinuncia a questo requisito formale. Non esistono accordi collaterali verbali.

13.3 Il foro competente è la sede legale della società principale BE Conflict Management Inc.

(al 20/08/2015)